
Consulente ADR/RID
Consulente per la sicurezza del trasporto e logistica delle merci pericolose e dei rifiuti pericolosi
Il Consulente ADR è una fondamentale figura di ‘garanzia’ per la sicurezza in azienda in merito alla gestione dei trasporti di merci pericolose.
Un prezioso collaboratore dei vertici aziendali occupandosi di elaborare adeguate procedure, garantire la necessaria formazione a tutti coloro che all’interno dell’azienda si occupano di merci pericolose e monitorare i processi aziendali affinché la sicurezza sia sempre al primo posto
Consulente ADR/RID

Perché rivolgersi allo studio M® per l’incarico di consulente ADR/RID
- Già nel 1990 il Legale Rappresentante dello studio M® si occupava di trasporto merci pericolose ADR/RID per aziende di trasporto che avevano necessità in ambito internazionale di garantire la conformità normativa,
- Conoscenza storica e minuziosa dell’accordo europeo per il trasporto internazionale su strada e ferrovia in tutte le sue evoluzioni, revisioni e recepimenti a carattere nazionale.
- La molteplicità di tipologie dei Clienti hanno permesso allo studio M® uno sviluppo delle competenze nell’ambito ADR/RID molto elevato;
- Immediata capacità di analisi per la definizione di procedure operative su cui erogare una specifica ed efficace formazione presso le aziende Clienti;
- Velocità di risposta ai quesiti posti dai Clienti, grazie alla competenza ormai trentennale nonché alla conoscenza storica delle revisioni ADR/RID recepite nel corso degli anni;
- Redazione di documenti che sono risultati conformi alla normativa ADR/RID in occasione di ispezioni / Audit di parti terze;
- Metodologia di consulenza consolidata, per un’efficace risultato per le aziende Clienti in termini di conformità normativa;
- Operatività in ambito Nazionale.
Il suo ruolo, la formazione professionale
ll consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano la spedizione, il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.lgs. 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996 e D.lgs. 27/01/2010 n° 35 pubblicato sulla G.U. n° 58 del 11.03.2010).
Sono esentati dall’ obbligo di nomina del consulente le aziende aventi specifici requisiti e che rispettino le condizioni previste.
Il consulente ADR/RID deve avere una conoscenza approfondita dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia (ADR e/o RID). Per svolgere tale incarico è obbligatorio possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito del superamento di un apposito esame, oppure conseguito in uno stato aderente all’ accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose.
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Certificazione
Il certificato di formazione professionale può essere conseguito in modo completo o parziale per determinati tipi di merci pericolose o ad una o più modalità di trasporto. Allo stato attuale si possono conseguire i seguenti certificati: modalità stradale, modalità ferroviaria, modalità per via navigabile.
E le relative specializzazioni: classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas), classe 7 (materie radioattive), classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi, classi varie), numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi), tale certificato è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile previo superamento di altro apposito esame nei 12 mesi che precedono la scadenza.
Le disposizioni vigenti stabiliscono che il consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, ferrovia o
per via navigabile di merci pericolose deve possedere:
- Adeguate conoscenze sui rischi inerenti le attività di trasporto, carico e scarico delle merci
pericolose e sulle specifiche disposizioni normative vigenti in materia; - Capacità necessarie a svolgere gli specifici compiti.
L’accertamento della formazione avviene attraverso una prova d’esame davanti ad una commissione
costituita da funzionari tecnici del DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione) e, in caso di esito
positivo, si concretizza con il rilascio del CFP (certificato di formazione professionale) del consulente per
la sicurezza del trasporto su strada,per ferrovia o via navigabile di merci pericolose.
SANZIONI
La mancata nomina comporta una sanzione pecuniaria da € 6.000 – a € 36.000.
La mancata comunicazione della nomina alla ufficio MCTC comporta una sanzione pecuniaria da € 2.000 – a € 12.000.
Le sanzioni amministrative riconducibili unicamente al consulente sono quelle previste all’art. 12 cc. 3 e
4 , Dgls 35/2010, che sono le seguenti :
da € 4.000 – a € 24.000 per la violazione all’art. 11 cc. 5 e 7 (Redazione delle Relazioni) ;
da € 2.000 – a € 12.000 per la violazione all’art. 12 c. 4 (Trasmissione delle Relazioni).
La mancata osservanza delle prescrizioni dell’ ADR comporta sanzioni amministrative e pecuniarie importanti, dalla decurtazione da 2 a 10 punti dalla patente (a seconda dell’ infrazione), alla sospensione della stessa e al fermo amministrativo del veicolo da 2 a 6 mesi.
La sanzione pecuniaria colpisce anche i mittenti e i caricatori.

Come deve avvenire la nomina del consulente ADR/RID
La nomina del Consulente ADR è un atto formale, il legale rappresentante dell’impresa deve comunicare per iscritto al consulente la sua nomina, e anche l’accettazione dell’ incarico deve avvenire in forma scritta. La nomina del consulente dev’ essere notificata all’ufficio provinciale MCTC competente per territorio dove ha sede operativa l’ azienda. In caso di più sedi operative in diverse province, devono essere effettuate nomine del consulente per ogni singola sede presso l’ ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri competente.

ADR
La sigla “ADR” è un acronimo che indica, in lingua francese “Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route” e che in italiano si traduce con “Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada“.
Il Consulente ADR/RID
La complessa e ampia materia, prevede specifiche competenze anche in relazione alle figure degli operatori coinvolti: speditore, riempitore, trasportatore, ecc. Studio M® può offrire un valido supporto alle imprese che hanno necessità di adempiere alla normativa in forma certa e concreta.
Normativa
La normativa di riferimento è il D.lgs n° 35 del 27 Gennaio 2010 (ex D.lgs n° 40/2000), secondo cui il consulente ADR, nell’ambito della gestione tecnica del trasporto di merci pericolose e rifiuti pericolosi (ADR/RID), redigerà una relazione tecnica obbligatoria.
CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE E RIFIUTI PERICOLOSI CLASSI DA 1 A 9 STRADA, FERROVIA E MARE
Il consulente ADR

ll consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996).
Il consulente deve avere una conoscenza approfondita dei rischi inerenti il trasporto, le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia A.D.R. e/o R.I.D. Deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti oppure conseguito in uno stato aderente all’Accordo ADR.
Lo studio M®

Lo studio M® vanta un’esperienza trentennale nell’ambito della consulenza (ADR/RID) relativa al trasporto di merci e rifiuti pericolosi su strada e ferrovia, basata su storiche ed approfondite conoscenze normative ed operative. Il legale rappresentante dello studio M® è tra i primissimi professionisti in Italia, nell’ormai lontano 2001, ad essersi accreditato presso il dipartimento provinciale dei Trasporti Terrestri per lo svolgimento dell’incarico di Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, sia su Strada (ADR) che per via Ferroviaria (RID). Consulenza ADR di studio M® può offrire sulla base di una conoscenza storica della materia, maturata dal 1990 ad oggi, un valido supporto alle imprese che hanno necessità di adempiere alla normativa in forma certa e concreta.
A chi si rivolge?

Il consulente ADR si rivolge a tutte quelle le imprese che effettuano operazioni di carico, riempimento, confezionamento, trasporto, scarico di merci o rifiuti pericolosi in regime ADR/RID (Strada/Ferrovia). L’obbligo di nomina del consulente ADR/RID è sancito dal D.L. n°35 del 27/1/2010 all’art. 11 comma 1 (ex D.L. n° 40/2000). Per merci pericolose/rifiuti pericolosi ai sensi della disciplina ADR/RID, si intendono merci, sostanze, miscele (rifiuti e non) ed oggetti appartenenti ad una delle 13 classi, secondo i criteri di classificazione stabiliti nella parte 2 dei testi tecnici. Devono nominare il Consulente ADR/RID tutte le imprese che effettuato operazioni di spedizione / trasporto / carico / scarico di merci pericolose o rifiuti pericolosi salvo i casi di esenzione.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (ADR/RID)
Rapporto di Incidente

Nel caso avvenga un grave incidente o un evento imprevisto durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose deve essere redatto un rapporto di incidente secondo quanto prescritto al 1.8.5.4. dell’ADR o del RID.
Si ha un evento che obbliga a redigere il rapporto di incidente se si sono disperse merci pericolose o se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, se si sono verificati danni fisici alle persone, materiali o all’ambiente, o se sono intervenute le autorità, e se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti.
Un evento che abbia causato un danno fisico alle persone è un evento che ha comportato un decesso o ferite legate alle merci pericolose trasportate e quando le ferite:
a) richiedono un trattamento medico intensivo;
Istruzioni scritte

In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi durante il trasporto, i membri dell’equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo:
– attivare il sistema di frenatura, fermare il motore e disconnettere la batteria attivando lo stacca batteria, ove presente;
– evitare ogni sorgente di accensione: in particolare non fumare, non utilizzare sigarette elettroniche o dispositivi simili e non attivare alcuna apparecchiatura elettrica;
– informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di informazioni possibile sull’incidente e sulle materie coinvolte;
– indossare l’indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata i segnali di avvertimento autoportanti;
10 cose che devi sapere sull'ADR/RID
Cos’è il RID e quando nasce
Quantità esenti ADR
Estintori a bordo delle unità
Ulteriori operatori disciplinati in ambito RID
Regolamenti modi di trasporto merci pericolose
Definizione di veicoli secondo il codice della strada
Check-list di verifica per il trasporto ferroviario
Tipologie di veicoli soggetti ad approvazione ADR
Specifiche del codice di omologazione UN degli imballaggi
Obblighi dello speditore