Perché si deve nominare il Consulente ADR/RID?
ll trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi su strada è regolato dall’”Accordo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada” abbreviato ADR firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962. La direttiva comunitaria 94/55/CEE del 21/11/94, ha in seguito reso obbligatorio il recepimento e l’ applicazione di queste norme anche ai trasporti in ambito nazionale. L’ ADR viene biennalmente aggiornato dal gruppo di lavoro WP 15, ad esso sono soggette tutte le sostanze, i prodotti chimici, gli oggetti contenenti prodotti chimici ed i rifiuti che presentino caratteristiche di pericolo per il trasporto.
Sono previsti tre operatori principali:
Lo speditore, che ha l’obbligo di assicurarsi che le merci pericolose siano classificate ed autorizzate al trasporto, fornire al trasportatore informazioni e dati in forma tracciabile, predisporre i documenti di trasporto a quanto prescritto dai vari capitoli dell’ADR/RID; lo Speditore dal 31.12.2022 deve nominare il consulente ADR/RID.
Il trasportatore, deve assicurarsi che le merci che gli vengono affidate siano autorizzate al trasporto, che la documentazione che deve accompagnare la merce sia corretta e presente, che l’etichettatura dei colli sia corretta, che la placcatura dei veicoli sia corretta in funzione delle sostanze trasportate, che il veicolo non sia sovraccarico. Anche il trasportatore di merci pericolose ha l’obbligo di nominare un consulente.
Il destinatario, che ha precisi obblighi, soprattutto riguardo allo scarico e decontaminazione di veicoli cisterna o contenitori. Nel caso che i soggetti sopraelencati si servano di servizi di terzi, come ad es. imballatori e/o caricatori devono prendere le precauzioni necessarie ad assicurarsi che le norme siano rispettate.
Tutti gli operatori hanno l’obbligo di sottoporre il personale addetto, ad istruzione specifica, in funzione delle mansioni svolte ed in relazione alla responsabilità.
La figura del consulente ADR, o del consulente DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser), è stata recepita in Italia con il D.L. 40 del 4 febbraio 2000, sostituito successivamente dal D. L. n°35 del 27/1/2010, che recepisce nella legislazione nazionale una direttiva dell’Unione Europea.
Questa importante funzione dovrebbe quindi essere introdotta nell’organigramma funzionale di tutte le aziende che in conto proprio o per conto terzi caricano, scaricano o trasportano merci pericolose.
Il consulente ADR, oltre ad elevate competenze in relazione alla normativa ADR e di valutazione dei rischi, deve disporre di validi strumenti per assolvere alle prescrizioni del D. L. n°35 del 27/1/2010 in particolare riguardo:
- Verifca delle procedure ed istruzioni di cui al 1.8.3.3. ADR/RID vigente;
- Consulenza all’azienda in merito alla sicurezza della Spedizione, carico, riempimento, trasporto e scarico di merci pericolose o rifiuti pericolosi;
- Relazione annuale sulle attività svolte dall’azienda in relazione al campo di applicazione ADR/RID (Speditore, caricatore, riempitore, imballatore, scaricatore e destinatario);
- Rapporto d’incidente di cui all’1.8.5. ADR/RID.
Per poter predisporre in modo documentato la relazione richiesta dalle disposizioni legislative e per svolgere adeguatamente ai propri compiti, il consulente ADR deve principalmente tenere conto dei requisiti normativi e legislativi applicabili, come la gestione della salute e sicurezza, il trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi, ecc. Naturalmente non può fare a meno di essere integrato nei processi aziendali connessi con le attività di trasporto, carico e scarico di merci pericolose effettuate dall’impresa per poterli esaminare, analizzare, valutare ed in definitiva, determinare.
DEVE AVERE CAPACITÀ E STRUMENTI PER VALUTARE PREVENTIVAMENTE I POSSIBILI RISCHI D’INCIDENTE NONCHÉ LA GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE A LORO ASSOCIATI, IN MODO DA POTERLI PREVENIRE E MITIGARE CON CONCRETI INTERVENTI TECNICI O GESTIONALI, AD ESEMPIO ATTRAVERSO:
- Una banca dati sulle merci pericolose trasportate, caricate o scaricate;
- La formazione ed addestramento del personale;
- L’ esame e la valutazione dei subvettori/fornitori;
- Le procedure/istruzioni in essere;
- La verifica dell’idoneità dei veicoli e degli imballaggi/cisterne;
- Il rapporto d’incidente;
- La relazione annuale;
- La normativa di riferimento.
Deve inoltre avere l’autorità di introdurre nell’impresa e fare osservare dal personale misure atte ad aumentare la consapevolezza di tali rischi, di influenzare la scelta e l’impiego di appaltatori esterni, nonché la competenza per individuare e fare attuare adeguate misure per far rispettare le norme vigenti e diminuire il rischio di incidenti.
È certo che la posizione della figura del consulente ADR, é estremamente critica, sia dal punto di vista dei suoi rapporti interni all’organizzazione che quelli esterni. Del resto i problemi ed i rischi derivanti dal trasporto sempre crescenti di quantità di merci pericolose imponevano l’introduzione di misure adeguate per la tenuta sotto controllo del rischio residuo insito in questi trasporti, nonché la complessa normativa richiedeva la necessità di istituire nelle imprese un valido supporto per una corretta gestione ed una tutela da sanzioni pecuniarie ed amministrative importanti.
Come si nomina il Consulente ADR?
La nomina del consulente ADR è un atto formale, il legale rappresentante dell’impresa deve comunicare per iscritto al consulente la sua nomina, ed anche l’accettazione dell’ incarico deve avvenire in forma scritta. La nomina del consulente deve venire notificata all’ufficio provinciale MCTC competente per territorio dove ha sede operativa l’azienda. In caso di più sedi operative in diverse province, devono essere effettuate nomine del consulente per ogni singola sede presso l’ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri competente.
Il suo ruolo, la formazione professionale
ll consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano la spedizione, il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.lgs. 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996 e D.lgs. 27/01/2010 n° 35 pubblicato sulla G.U. n° 58 del 11.03.2010).
Il consulente ADR/RID deve avere una conoscenza approfondita dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia (ADR e/o RID).
Per svolgere tale incarico è obbligatorio possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito del superamento di un apposito esame, oppure conseguito in uno stato aderente all’ accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose.
Consulente per la Spedizione e trasporto delle merci pericolose e dei rifiuti pericolosi

Il Consulente ADR, ADR è l’acronimo di Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (in inglese European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), e RID, RID è l’acronimo di Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (in inglese International Carriage of Dangerous Goods by Rail), è una figura di garanzia fondamentale per la sicurezza in azienda nella gestione dei trasporti di merci pericolose.
La figura del consulente adr è un prezioso collaboratore dei vertici aziendali che ha l’obiettivo di elaborare adeguate procedure, garantire la necessaria formazione a tutti coloro che all’interno dell’azienda si occupano di merci pericolose e monitorare i processi aziendali per garantire che la sicurezza sia sempre al primo posto.