Obbligo di nomina del Consulente ADR/RID dal 01/01/2023

Obbligo di nomina del Consulente ADR/RID dal 01/01/2023

Con l’ADR/RID 2023 viene soppresso il p. 1.6.1.44 delle misure transitorie introdotte con l’ADR/RID 2019, in merito l’obbligo di nomina del consulente adr/rid per tutte le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come Speditori. Conseguentemente dal 01/01/2023 gli Speditori di merci pericolose, salvo le esenzioni previste, devono nominare il consulente preposto agli obblighi di cui al capitolo 1.8 ADR/RID 2023.